L’insostenibile leggerezza del contratto “sostenibile”

L’insostenibile leggerezza del contratto “sostenibile”

Sostenibilità e diritto– È ormai costante il riferimento alla «sostenibilità» nei più disparati ambiti. E per alcuni contesti si lamenta addirittura un abuso del termine di sostenibilità: «quella in cui viviamo è l’epoca della sosteniblablablà (…). Il termine “sostenibile” è usato per definire qualcosa di migliore dal punto di vista ambientale?; oppure è un termine semplicemente alla moda?». Un termine, che era nato con un suo specifico significato, ma che è diventato «sinonimo di verde, che è altrettanto vago. Così oggi la sostenibilità «si associa alla strategia di greenwashing messa in atto da diverse aziende» (R. Engelman).

Sostenibilità e diritto

Meno frequentemente si accosta la sostenibilità al diritto e, in particolare, al diritto dei contratti. Ma risultano chiari i limiti della costruzione tradizionale del diritto contrattuale fondata sull’individualismo e sulla libertà di iniziativa economica. È necessario quindi verificare la possibilità di un nuovo paradigma capace di esaltare la dimensione sostenibile del fenomeno giuridico in sintonia con le questioni attuali della società.

Proprio l’approccio interdisciplinare e la molteplicità dei valori e degli interessi – ambientali, sociali, economici, politici – che caratterizzano la sostenibilità, rende  complesso il tentativo di definire la figura del contratto «sostenibile».

Così si parla, più che di sostenibilità, soltanto di contratto «ecologico» e si valorizza la necessità di un ritorno all’armonia fra l’uomo e la natura. Ma si pone l’attenzione anche su specifiche clausole contrattuali di «sostenibilità», soprattutto nei contratti commerciali internazionali, che riguardano la tutela dell’ambiente e la tutela dei lavoratori. Inoltre i rapporti contrattuali sostenibili, per gli interessi che coinvolgono e per la loro dimensione spazio-temporale, spesso determinano esternalità o effetti esterni in genere, vale a dire interessano persone esterne al contratto, la generalità dei consociati o le generazioni future, mentre tradizionalmente e di regola il contratto ha effetti soltanto fra le parti. Infine si ricercano nel diritto dei contratti tutele efficaci in caso di violazione degli standard di sostenibilità, che nei contratti di vendita si sostanziano così nel dare la prevalenza al rimedio della riparazione rispetto a quello della sostituzione.

Proprietà del contratto «sostenibile»

Alcuni elementi potrebbero caratterizzare, quindi, il contratto «sostenibile»:

a) il contratto «sostenibile» riflette la natura complessa della sostenibilità che lo qualifica, involgendo aspetti ambientali, sociali, economici, politici e culturali;

b) il contratto «sostenibile» presenta una dimensione spazio-temporale dai confini indeterminati, rivolgendosi alle generazioni presenti e future e oltrepassando spesso i confini locali per assumere una dimensione globale;

c) il contratto «sostenibile» si inserisce in una diversa visione, in linea con la funzione sociale del diritto privato, che intende assegnare così una finalità redistributiva ai rapporti contrattuali.

D’altra parte, l’Unione Europea, sulla spinta di altre organizzazioni internazionali, sembrerebbe indirizzata sulla strada verso una nuova economia fondata su una diversa idea di produzione e di consumo. Pur mantenendo la sua funzione principale di promuovere e tutelare in questo modo il mercato, la sostenibilità sarebbe una chiave utile per migliorare il sistema europeo attuale. Non è chiaro, però, se la finalità perseguita con il Green Deal europeo sia effettivamente quella di tutelare la sostenibilità ambientale oppure se sia soltanto quella di ricercare nuove opportunità economiche per sopravvivere ai cambiamenti senza imprimere svolte al tradizionale modo di produrre e consumare.

Michaela Giorgianni

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Redazione Proposte UILS