Diritto della moda: la fashion law e il punto di vista del comparatista
Il diritto della moda è entrato a far parte degli studi giuridici, in un primo tempo e principalmente per supportare gli imprenditori e gli operatori del settore, concentrando l’attenzione sulle problematiche del secolo appena trascorso e raccogliendo le regole sulla proprietà intellettuale, le transazioni commerciali e la tutela penale. In un secondo tempo ha valorizzato le ultime realtà, come le nuove tecnologie, il mercato digitale e globale, cercando nuove regole alle questioni emergenti per ampliare così la tutela alle diverse culture popolari, ai diritti della persona e alla sostenibilità.
La moda nel corso della storia
D’altra parte, se queste sarebbero alcune delle funzioni svolte dal diritto nel campo della moda o dalla cosiddetta Fashion Law nell’epoca contemporanea, in realtà gli storici della moda hanno studiato il rapporto fra fashion e law a partire dall’età greca e romana per evidenziare da una diversa prospettiva gli sviluppi e gli orientamenti nelle diverse epoche. Gli storici si sono interrogati in particolare «su come arrivare alla sostanza della moda nel suo manifestarsi nella storia», piuttosto che limitarsi alla «semplice descrizione delle forme del passato», perché «la moda ha bisogno della storia, di una storia che sia meno descrittiva o progressiva e viceversa più problematica e incentrata su temi».
La moda come fenomeno sociale in una prospettiva storica
Non si tratta soltanto di conoscere le origini di un fenomeno, ma di meglio comprendere i nessi che «legano la moda alla società nelle sue molteplici componenti ricostruibili nella loro evoluzione storica».
Nell’analizzare la sostanza del fenomeno sociale in una prospettiva storica si sono potuti così individuare elementi di continuità e di rottura, come per i rapporti fra la moda e il lusso e la lotta contro il lusso, riuscendo a meglio comprendere il significato e gli atteggiamenti rispetto al lusso nelle diverse epoche. Come è stato osservato, infatti, «vi sono state epoche nelle quali il lusso o almeno la lotta contro il lusso si combinava con quella contro chi si appropriava di qualcosa che non apparteneva al proprio “status”. Nessuno oggi accetterebbe una connessione del genere fissata per legge» (Muzzarelli).
I contenuti del diritto della moda
Infine, proprio la ricerca di una diversa prospettiva, nonché l’esame di quegli argomenti che hanno recentemente innovato nei contenuti il diritto della moda – dalle nuove tecnologie alle ripercussioni per l’ambiente e alla tutela dei lavoratori, delle donne e dei bambini, dalla globalizzazione ai risvolti per la tradizione e la cultura – dimostrano ulteriormente che per comprendere la Fashion Law è necessario andare oltre lo studio delle regole strettamente giuridiche e tecniche, di per sé limitate e insufficienti ad abbracciare tutta la complessità del fenomeno.
Il comparatista del diritto della moda
Il comparatista deve assumere piuttosto un «punto di vista esterno sul diritto», prendendo in considerazione «tutte le regole che si rivelano capaci di indirizzare il comportamento individuale e le relazioni interindividuali» (Somma). Deve indagare quindi anche le regole «esterne» che nelle diverse epoche storiche spingono il rapporto fra il diritto e la moda, intesa come forza sociale ed economica più che come concetto, verso determinate scelte e ne escludono altre. Così facendo, si potrà tra l’altro fornire un ausilio al giurista nella sua attività creativa delle regole e delle tutele.
Articolo di Michaela Giorgianni